Pubblico Dominio
Un’opera rientra nel regime del pubblico dominio quando tutti i diritti di utilizzazione economica sono scaduti e l’opera diventa liberamente utilizzabile senza che sia necessario corrispondere il pagamento dei diritti d’autore. Un’opera può essere di pubblico dominio anche senza che siano trascorsi i termini di validità dei diritti, nel caso in cui il titolare vi abbia esplicitamente rinunciato o in alcuni casi previsti dalla legge.
In base alla legge italiana (Legge 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni), le “opere d’ingegno” sono coperte da diritto d’autore generalmente fino a 70 anni dopo la morte dell’autore, ma la data di scadenza dei diritti d’autore non è sempre facile da individuare, dal momento che esistono eccezioni, casistiche particolari, autori di cui si hanno solo notizie parziali… Uno strumento per calcolare con buona probabilità se un’opera è fuori diritti è Out of copyright.
La seguente tabella riassume le regole generali relative alla durata del diritto d’autore secondo le legge italiana (Legge 633/1941, aggiornata in base alla direttiva 2011/77/UE):
Tipo di opera |
Durata del diritto d’autore |
Articolo di legge |
Regola generale |
70 anni dalla morte dell’autore |
Art. 25 |
Opere in comunione |
70 anni dalla morte dell’ultimo autore |
Art. 26 |
Opere collettive e collettive periodiche |
70 anni dalla pubblicazione dell’opera |
Art. 26 |
Opere anonime o pseudonime |
70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera |
Art. 27 |
Opera tradotta |
70 anni dalla morte del traduttore |
Art. 4 |
Opere pubblicate dopo la morte dell’autore |
70 anni dalla morte dell’autore |
Art. 31 |
Opere fotografiche |
70 anni dalla morte dell’autore |
Art. 32-bis |
Edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio |
20 anni dalla prima pubblicazione |
Art. 85 |
I termini finali si computano a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell’autore o altro evento considerato dalla norma (Art. 32 ter) |
Per approfondimenti sul pubblico dominio, si può vedere il Public Domain Manifesto.
La riproduzione di opere rientranti tra i beni culturali è soggetta, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004), all’autorizzazione da parte dell’istituzione che ha in consegna il bene.
In base all’art. 10 del medesimo decreto legislativo, le raccolte librarie delle biblioteche sono considerate bene culturale e la loro riproduzione è, quindi, possibile previa autorizzazione della biblioteca stessa, anche in relazione alle opere rientranti nel regime giuridico del pubblico dominio.