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Biblioteca storica di medicina e botanica Vincenzo Pinali e Giovanni Marsili

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Pubblico Dominio

ultima modifica 10/04/2017 10:34

Un’opera rientra nel regime del pubblico dominio quando tutti i diritti di utilizzazione economica sono scaduti e l’opera diventa liberamente utilizzabile senza che sia necessario corrispondere il pagamento dei diritti d’autore. Un’opera può essere di pubblico dominio anche senza che siano trascorsi i termini di validità dei diritti, nel caso in cui il titolare vi abbia esplicitamente rinunciato o in alcuni casi previsti dalla legge.

In base alla legge italiana (Legge 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni), le “opere d’ingegno” sono coperte da diritto d’autore generalmente fino a 70 anni dopo la morte dell’autore, ma la data di scadenza dei diritti d’autore non è sempre facile da individuare, dal momento che esistono eccezioni, casistiche particolari, autori di cui si hanno solo notizie parziali… Uno strumento per calcolare con buona probabilità se un’opera è fuori diritti è Out of copyright.

La seguente tabella riassume le regole generali relative alla durata del diritto d’autore secondo le legge italiana (Legge 633/1941, aggiornata in base alla direttiva 2011/77/UE):

Tipo di opera

Durata del diritto d’autore

Articolo di legge

Regola generale

 70 anni dalla morte dell’autore

 Art. 25

Opere in comunione

 70 anni dalla morte dell’ultimo autore

 Art. 26

Opere collettive e collettive  periodiche

 70 anni dalla pubblicazione dell’opera

 Art. 26

Opere anonime o pseudonime

 70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera

 Art. 27

Opera tradotta

 70 anni dalla morte del traduttore

 Art. 4

Opere pubblicate dopo la morte dell’autore

 70 anni dalla morte dell’autore

 Art. 31

Opere fotografiche

 70 anni dalla morte dell’autore

 Art. 32-bis

Edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio

 20 anni dalla prima pubblicazione

 Art. 85

I termini finali si computano a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell’autore o altro evento considerato dalla norma (Art. 32 ter)

Per approfondimenti sul pubblico dominio, si può vedere il Public Domain Manifesto.

La riproduzione di opere rientranti tra i beni culturali è soggetta, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004), all’autorizzazione da parte dell’istituzione che ha in consegna il bene.

In base all’art. 10 del medesimo decreto legislativo, le raccolte librarie delle biblioteche sono considerate bene culturale e la loro riproduzione è, quindi, possibile previa autorizzazione della biblioteca stessa, anche in relazione alle opere rientranti nel regime giuridico del pubblico dominio.